Comunicazione alla Questura schedine alloggiatiweb – Case Vacanze Affitti brevi

31 Gennaio 2019 | Autore: Pantaleo | Salento , Torre Vado

AlloggiatiWeb Polizia di Stato

Affitti Brevi: Comunicazione adempimenti questura locazioni turistiche

A partire dal 4 dicembre 2018 chi affitta la propria casa vacanza anche per periodi brevi, ha l’obbligo di comunicare alla Questura le generalità delle persone che vi soggiornano.

Il provvedimento è contenuto nel Decreto Sicurezza n. 113 del 2018 convertito in legge n. 132 del 01 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3/12/2018.

Con l’approvazione del decreto legge Sicurezza, art. 19bis si stabilisce in modo inequivocabile l’obbligo di comunicare alla Questura, entro le 24 ore dall’arrivo, le generalità delle persone alloggiate, in tutti i casi di locazione e sub locazione che abbiano una durata inferiore ai 30 giorni; si tratta degli adempimenti di pubblica sicurezza previsti per legge dall’Art. 109 T.U.L.P.S, Art. 19 bis del decreto legge n. 113 del 2018 (Decreto Sicurezza), convertito il legge n. 132 del 01 dicembre 2018 ( GU n. 281 del 03/12/2018)

Il legislatore ha quindi colmato quel vuoto legislativo che fino ad oggi ha causato confusione riguardo l’obbligatorietà o meno di dover comunicare i dati degli ospiti da parte dei privati che affittavano la propria casa vacanza appunto per brevi periodi (short lets).

Prima di questo provvedimento esisteva l’obbligo di comunicare alla pubblica sicurezza le generalità di ospiti provenienti da paesi extra Ue, fermo restando la registrazione del contratto di locazione con le relative generalità all’agenzia delle Entrate per affitti superiori a 30 giorni.

Anche se la Circolare del 26 giugno 2015 del Ministero dell’Interno aveva precisato che, per esigenza di pubblica sicurezza, le situazioni previste dall’art. 109 TULPS avrebbero dovuto riguardare anche gli affitti brevi, solo ora è arrivata la norma che chiarisce il tutto e ne stabilisce l’obbligatorietà.

 

Cosa cambia e cosa fare per affittare una casa vacanza anche da privato?

A partire dal 4 dicembre 2018 chiunque dà in locazione o in sublocazione un immobile o parte di un immobile con un contratto di durata inferiore a 30 giorni, potrà ospitare solo affittuari muniti di documento di riconoscimento come la Carta di identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo la normativa vigente ed inviare i dati alla servizio telematico AlloggiatiWeb entro 24 ore.

Ci sono sanzioni per chi non comunica i dati degli ospiti alla Questura?

Per chi non effettua la comunicazione delle persone alloggiate alla Questura di competenza, l’art. 109 del TULPS prevede una sanzione penale con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a euro 206,00 per la violazione.

Qual’è la Questura competente?

Ci si rivolge alla Questura di competenza del il territorio. Per il capo di Leuca è Taurisano (LE).

Alcuni numeri utili in Provincia di Lecce

Commissariato Taurisano

Via Eroi d`Italia n.170 – 73056 (TAURISANO – LE) Telefono: 0833.626211 Email: comm.taurisano.le@pecps.poliziadistato.it

Commissariato di Gallipoli

Via Lecce n.131 – 73014 (GALLIPOLI – LE) Telefono: 0833.267711 – Email: comm.gallipoli.le@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Otranto

Via Pioppi snc – 73028 (OTRANTO – LE) – Telefono: 0836.805531 – Email: comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Nardò

Via Duca Abruzzi n.27 – 73048 (NARDO` – LE) – Telefono: 0833.870211 – Email: comm.nardo.le@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Nardò

Via Duca Abruzzi n.27 – 73048 (NARDO` – LE) – Telefono: 0833.870211 – Email: comm.nardo.le@pecps.poliziadistato.it

Questura di Lecce 

Viale Otranto n.1 – 73100 Lecce – Telefono: 08326931 – fax: 0832691777

Come comunicare i dati degli ospiti alla Questura territorialmente di competenza?

La comunicazione delle generalità degli ospiti alle rispettive questure di competenza, si dovrà effettuare esclusivamente per via telematica entro le 24 ore successive all’arrivo, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, relativo alle disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

La comunicazione avverrà attraverso il servizio telematico Alloggiati web , la piattaforma digitale già utilizzata da tutti i gestori di strutture alberghiere e ricettive (Hotel e Bed & Breakfast), compresi coloro i quali forniscono alloggio in roulotte, tenda, i gestori di case e appartamenti vacanze, gli affittacamere. Al pari delle predette situazioni di ospitalità, anche chi affitta una casa vacanza dovrà comunicarne i dati alla Questura di competenza.

Che cos’è il Portale Alloggiati Web?

Il portale Alloggiati web è il servizio telematico attraverso il quale si inviano le generalità degli ospiti. Il servizio è attivo dal 2006 ma obbligatorio a partire dal gennaio 2013.

Prima di allora infatti si comunicavano i dati degli ospiti attraverso la compilazione delle schedine di pubblica sicurezza, le quali dovevano essere recapitate entro le 24 ore all’autorità di pubblica sicurezza.

L’introduzione dell’invio telematico nel 2013 ha senza dubbio agevolato sia il lavoro degli esercenti che quello delle autorità di controllo delle forze di Polizia.

Quindi anche chi ha una casa o un appartamento da affittare per le vacanze estive, dovrà accedere al Portale Alloggiati web della Questura e, comodamente da casa propria, comunicare le generalità dei propri ospiti usando il proprio computer.

Come accedere al Portale degli Alloggiati Web?

Per iscriversi al portale ed ottenere le credenziali di accesso, ci si deve recare personalmente alla Questura competente per territorio.

L’ufficio Alloggiati della Divisione Polizia Anticrimine è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Tuttavia è consigliabile telefonare prima per accertarsi degli orari e fissare un appuntamento.

Per l’affitto di unità abitative da parte dei privati i documenti da presentare sono:

– fotocopia del documento di identità del proprietario

– visura catastale dell’unità abitativa.

Il proprietario dell’immobile può anche delegare un’altra persona al ritiro delle credenziali di accesso; in questo caso la persona si presenterà presso gli uffici della Questura con una delega e documenti firmati dal proprietario.

In questa fase il personale dell’ufficio illustra anche il funzionamento della piattaforma, chiarisce le varie situazioni e consegna le credenziali di accesso al Portale Alloggiati web.

Una volta ottenute le credenziali si potrà accedere all’Area di lavoro del Portale Alloggiati Web e installare il Certificato Digitale utilizzando i codici ricevuti. 

Seguendo il seguente link:

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

tra le voci della home troverete “Supporto Tecnico” con all’interno tutti i manuali PDF per la corretta installazione del certificato il corretto utilizzo dei codici ricevuti ed utilizzo della piattaforma

In questo modo sarà possibile registrare i dati dei propri ospiti entro le 24 ore dall’arrivo da qualsiasi piattaforma e da qualsiasi browser.

Il Certificato Digitale è valido per sempre?

No, il certificato digitale va rinnovato ogni due anni, e si può rinnovare a partire da dieci giorni prima della scadenza (il rinnovo è semplice è può essere fatto autonomamente scaricandolo dal sito).

Come installare il Certificato per accedere su alloggiatiweb?

di seguito un video di come installare il certificato attraverso firefox (informazioni valide sia per Mac che per PC).

per accedere al portale alloggiati la nuova modalità prevede l’utilizzo dei codici 

qui i manuali per l’utilizzo del servizio https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx

Cosa deve fare il proprietario all’arrivo degli ospiti nella propria casa vacanza?

Come già ribadito, non si possono ospitare persone non identificate. Quindi all’arrivo degli ospiti la prima cosa da fare è chiedere un documento di identità valido .

Vanno quindi identificati tutti i componenti di eventuali gruppi o famiglie e quindi le generalità vanno debitamente verificate dal gestore mediante l’esibizione di un valido documento per ciascun cliente, compreso il documento dei minorenni. Nel caso in cui ci dovessero essere dei minori non accompagnati dai propri genitori, oltre alla carta di identità o il passaporto, serve anche la delega da parte dei genitori unitamente ai loro documenti di identità.

Entro le 24 ore dall’arrivo dovranno essere comunicati attraverso il Portale Alloggiati Web i dati relativi agli ospiti.

Quali sono i documenti di identità validi?

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” all’Articolo 35 prevede che:

“Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”

Il programma AlloggiatiWeb contiene diverse tipologie di Documenti da selezionare.

Per chi volesse approfondire questo che segue è il testo integrale del provvedimento:

Il provvedimento è contenuto nel Decreto Sicurezza n. 113 del 2018 convertito in legge n. 132 del 01 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3/12/2018.

Art. 19-bis. Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 1.

L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 109.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

 

Si consiglia a chiunque debba adeguarsi di informarsi presso le questure di competenza.

Inviateci le vostre domande nei commenti. 

Anna Maria Ciardo 

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