Nuova Legge Regionale in Puglia che regolamenta i Bed & Breakfast

13 Febbraio 2014 | Autore: Pantaleo | Salento

Per chi vuole mettere a reddito la propria casa, integrando le entrate familiari, il Bed & Breakfast è un’ottima soluzione; l’offerta di camera e prima colazione fra le mura domestiche, alle soglie del terzo millennio diventata una filosofia di viaggio, in Puglia è ormai una realtà in rapida espansione: la vacanza economica torna sulla scena con una veste diversa, quella del Bed & Breakfast.

Bed and Breakfast

Bed and Breakfast

In Puglia avviare un B&B è relativamente semplice: gli adempimenti sono ridotti rispetto a un albergo, non è imposto alcun obbligo per il cambio d’uso del fabbricato, e la stessa Regione Puglia favorisce lo sviluppo di questa attività ricettiva, con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali.

Adesso come riferimento si ha una nuova normativa, molto attesa dagli operatori del settore, pubblicata lo scorso agosto 2013 sul BUR regione Puglia (LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27, “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast”): essa si differenzia dalle normative precedenti per obblighi, regole e sanzioni, ma soprattutto perchè consente un doppio livello di attività, di tipo familiare o di tipo imprenditoriale per chi volesse stare aperto tutto l’anno o avesse più di tre camere.

Il nuovo testo di legge colma un buco legislativo di una vecchia normativa senza regolamento, facendo una chiara distinzione tra il Bed & Breakfast caratterizzato da attività non continuativa, e quello caratterizzato da attività continuativa (Art.1). Tra gli obblighi principali che derivano per il B&B a conduzione familiare, è che esso non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese, e rappresenta l’attività svolta da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione (con un massimo di tre camere e nove posti letto, Art.2); la norma imposta è l’esercizio dell’attività per un minimo di 90 e un massimo di 270 giorni l’anno.

I B&B in forma imprenditoriale, hanno invece l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese (Art.3); essi devono rappresentare un’attività ricettiva di tipo continuativo, in un immobile con un massimo di 6 camere e 18 posti letto. Un B&B di tipo imprenditoriale finisce dunque per avvicinarsi più a un affittacamere; ma in Puglia, chi ha sposato la filosofia dei B&B, non vuole essere confuso, perché la differenza fondamentale sta nell’ospitalità domiciliare.

Entrambe le tipologie di B&B hanno infine l’obbligo di esercitare l’attività nell’unità abitativa di chi vi ha domicilio (o al massimo in una unità abitativa distante 100 metri -legge regionale 24 luglio 2001, solo per comuni con meno di 10.000 abitanti); solo per i B&B in forma imprenditoriale, nella struttura può avere domicilio un familiare del titolare o un socio.

Il nuovo testo di legge consente agli operatori che hanno aperto un Bed & Breakfast dopo il 7 agosto 2013, di conformarsi alla norma stessa entro sei mesi dalla pubblicazione. Invece i Bed and Breakfast che hanno aperto precedentemente, possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016 (art. 14).

L’allegato 1 della legge, evidenzia inoltre i requisiti minimi obbligatori rispetto alla clientela del B&B, come la metratura delle camere (la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunale), il garantire la disponibilità di almeno un bagno ogni due stanze, la pulizia quotidiana dei locali, la somministrazione della prima colazione -preferendo prodotti tipici e tradizionali, ma anche pietanze normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore.

La nuova legge fa un po’ di chiarezza nel settore turistico pugliese: gestire un B&B, anche se part time, significa investire tempo e denaro, ma i nodi aperti dalle vecchie legislazioni regionali vengono sciolti. All’art.5 della legge, si leggono infatti ulteriori vari obblighi da rispettare, prima poco chiari, come per esempio il dovere di esporre al pubblico: i prezzi applicati (comunicati, in base alla nuova Legge, anche al Comune), i periodi di attività, la capacità ricettiva massima; è obbligatoria anche una dichiarazione di idoneità o meno della struttura a offrire ospitalità a persone diversamente abili. Con le nuove regole previste dalla legge, le abitazioni destinate all’attività di B&B seguono ovviamente la norma di dover esporre il marchio regionale identificativo della tipologia.

Inoltre, come da Art.4, l’esercizio dell’attività di B&B è consentito solo dopo aver presentato al comune la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), come per tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso; essa deve contenere le generalità complete del richiedente, denominazione e ubicazione del B&B, planimetria, numero delle camere, eventuale iscrizione al Registro delle Imprese (se necessario). In caso di subingresso di titolare, si dovrà presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Per il buon funzionamento delle strutture, la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività comporta una sanzione amministrativa da5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività (art.13). La mancata esposizione al pubblico della SCIA comporta altre-sì l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, come per la mancata esposizione dei prezzi (o la difformità tra prezzi applicati e prezzi comunicati). Per quanto riguarda la mancata esposizione dei periodi di apertura e chiusura la sanzione va da 1.000 a 2.000 euro; l’apertura e la chiusura in periodi diversi,comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 1.000 euro.

Invece la dotazione di un numero di posti letto superiore a quello segnalato (o l’accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva) è soggetta alla sanzione da 500 a 1.000 euro per ogni letto in più o ogni persona in più, e alla sospensione dell’attività per dodici mesi alla terza segnalazione. Il mancato rispetto dell’obbligo di domicilio comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Il Comune di ogni località pugliese, formerà un elenco di tutti coloro che segnalano l’inizio dell’attività di B&B, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie (Art.8), riservandosi soprattutto di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni. La nuova legge quindi favorisce l’emersione proprio di quei B&B che hanno operato sempre con correttezza nello spirito originario dell’accoglienza di tipo familiare.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla al documento integrale della legge in allegato: Legge Regione Puglia beda and Breakfast 2013

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11 commenti a “Nuova Legge Regionale in Puglia che regolamenta i Bed & Breakfast”

  1. Gentile Leonardo ha detto:

    Vorrei aprire un’attività di affittacamere a San Severo (FG). Mentre il bed e breackfast è regolato dalla L.R. n. 27 del 7.8.2013, l’affittacamere da quale legge è regolamentata? i metri che occorrono per stanze che ospitano una persona, da due e così via?
    Grazie Leonardo

  2. domenico ha detto:

    sono proprietario di fabbricato rurale ristrutturato sito in agro di cerignola ( foggia ) dista quattrocento metri dal nuovo ospedale,con tre stanze di metri quadrati quindici,con due bagni e anti bagno uomini e donne, bagno divesamente abile posso aprire bed e breackefast

  3. Ing. Vincenzo Cuccurullo ha detto:

    Per il sig. Leonardo,

    i requisti per l’affittacamere sono gli stessi, ovvero bed and breakfast in forma imprenditoriale.

  4. savio ha detto:

    Salve volevo sapere l attività di ^Beb^ A gestione famig vuole 3 camere con max 9 posti letto compreso il mio? Ma si può anche 4 camere con 2 posti letto per ciascuna e 1 stanza dove dormirò io e lo stesso? ?grazie per la risp

  5. paolo ha detto:

    Buongiorno ho una casa a due livelli in cui ho residenza: al primo livello vi è cucina e divano-letto e bagno, al secondo piano camera da letto matrimoniale. Posso aprire un bed and breakfast a conduzione familiare? o l’esistenza di un solo bagno è un problema? grazie per l’attenzione

  6. Anna ha detto:

    Il nostro B&B a gestione familiare, aperto da più di 5 anni, dovrà chiudere, in quanto è una casetta con 4+2 posti letto a 20 m di distanza dalla casa di residenza continuativa del gestore, entrambe site in zona residenziale rurale. Dovendo garantire la residenza all’interno dell’immobile, perderei la possibilità di affittare una camera da letto e un bagno (ovvero 2 posti letto). C’è la possibilità di poter dimostrare la ricorrenza dell’art.1 del Regolamento Regionale sui “borghi rurali” o questi devono essere già stati individuati dal Comune?
    Grazie

  7. Laura lucia ha detto:

    Vorrei avere info sulla legge in merito alle case vacanza
    I limiti della Puglia e in particolare del Salento sulla forma non imprenditoriale
    Grazie!!!

  8. Virginia ha detto:

    Nel nostro condominio abbiamo scoperto utilizzo di locale di appena 17mq x b&b. I proprietari nonostante abbiano residenza non vivono né all’interno né a 100.300Mt.
    Da ricerche da me effettuate risulta nel circuito di altra persona differente dai proprietari(attraverso p.iva-carattere imprenditoriale) i quali hanno un beb lontano dalla città.Il locale non è stato venduto, perché so che il notaio si rifiutò di farlo
    A chi rivolgermi per far smettere questo andirivieni illegale

  9. Pantaleo ha detto:

    Gentile Virginia,
    deve rivolgersi alla Guardia di Finanza.

  10. SERGIO ha detto:

    Salve,sono titolare di un’attivita’ in puglia di affittacamere di cinque stanze. Ovviamente svolgo l’attivita’ a livello imprenditoriale.

    Posso aprire una seconda struttura di affittacamere con altre cinque stanze in locali diversi da quelli attuali ma sempre nello stesso condominio agganciandola alla mia gia’ attiva partita iva? In sostanza ,puo’ lo stesso soggetto imprenditoriale avere due strutture distinte di affittacamere ?

  11. Lillo ha detto:

    Salve,
    Al Comune, dopo aver presentato la SCIA, mi hanno detto di recarmi presso Puglia Promozione e poi alla questura. Sapete se posso fare queste pratiche on line??

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